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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  24-11-2002
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Art. 128

(Disposizioni in materia di credito agrario)
1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:
"3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continuano a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in fase di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata al sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo".
2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.
3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agro-alimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a decorrere dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.
4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario è coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di queste, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.
5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.
6. Entro
((il 31 marzo 2003))
, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto, le norme di attuazione del presente articolo.