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LEGGE 9 ottobre 2000, n. 285

Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".

note: Entrata in vigore della legge: 17-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  30-3-2003
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Art. 10

Risorse finanziarie
1. Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici
((e delle opere connesse))
è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per le strade (ANAS)
((e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la società Gruppo Torinese Trasporti spa,))
sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
(( Ministro dell'economia e delle finanze ))
, sentito il
((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti))
, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del
((Ministero dell'economia e delle finanze))
. Per le medesime finalità e per il funzionamento dell'Agenzia è altresì concesso all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce "spese generali" compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali successive variazioni. Tale importo è commisurato al
((3 per cento))
dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennità di espropriazione. La relativa documentazione è sottoposta alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al fine della definitiva quantificazione della somma.
3. Le economie derivanti da eventuali ribassi d'asta riguardanti interventi finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali possono essere utilizzate, su richiesta motivata del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, per ulteriori oggettive esigenze connesse alla realizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
((Ministro dell'economia e delle finanze))
. Le economie non utilizzate sono riversate ai soggetti finanziatori proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al programma delle spese, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo.
4. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.
5. In deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la giunta regionale del Piemonte può disporre che i proventi di cui al comma 4, in conformità al principio stabilito dal medesimo comma 4, non concorrono alla determinazione della base imponibile del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
6. Alla presente legge si applica il disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.