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LEGGE 18 agosto 2000, n. 235

Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari.

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Testo in vigore dal:  26-12-2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonché l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto.
Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali.
2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale il protesto è levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai protesti per mancata accettazione".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'articolo 1, comma 1.
- La legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, reca: "Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.".
Nota all'articolo 2, comma 2.
- Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955, si veda la nota all'articolo 1, comma 1.
Nota all'articolo 3, comma 1.
- Il testo dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 17. - 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione.".
Nota all'articolo 4, commi 1 e 2.
- Il testo dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 490 (Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari, di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, si provvede mediante il registro informatico dei protesti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni, o dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le norme di attuazione del presente articolo e in particolare:
a) le procedure per la comunicazione alle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a levarli, nonché le modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;
b) le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro;
c) i contenuti delle registrazioni;
d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.
3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sono abrogati.
4. All'articolo 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, le parole: "5 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "60 giorni".
Note all'articolo 5, comma 1.
- Per il testo dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 381 del 1995 convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 480 del 1995 si veda la nota all'articolo 4, commi 1 e 2.
- Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955 si veda la nota all'articolo 1, comma 1.
- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, così come modificato dalla presente legge, si veda la nota all'articolo 3, comma 1.
- Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955 si veda la nota all'articolo 1, comma 1.