stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 agosto 2000, n. 246

Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore della legge: 19-9-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-4-2006
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

(Misure a favore del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
.
3. L'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari può accedere ai benefici ed ai contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e successive modificazioni.
4. Per le donazioni effettuate ai distaccamenti volontari dall'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari relative a mezzi, attrezzature e materiale tecnico è concesso all'Associazione stessa, nei limiti di spesa di seguito indicati, un contributo non superiore alla somma dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto dei citati beni. Agli atti di donazione di cui al presente comma non si applica l'imposta sulle donazioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 70, ultimo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, dopo le parole: "Nei casi previsti dai precedenti commi" sono inserite le seguenti: "e per lo svolgimento di servizio di soccorso effettuato dal personale volontario in attività presso gli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".
6. Il personale volontario in attività negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in attesa della chiamata alle armi può, su richiesta e qualora idoneo, essere incorporato nelle unità di leva del Corpo stesso prestando il proprio servizio nell'ambito della sede volontaria. Tale richiesta è accolta fino a concorrenza dell'onere di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riorganizzato anche in nuclei operativi volontari per il soccorso tecnico e la logistica, che possono essere aggregati alle colonne mobili dei comandi e degli ispettorati dei vigili del fuoco per essere impiegati in operazioni di emergenza fuori dalla propria area di competenza.