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LEGGE 7 giugno 2000, n. 150

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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Testo in vigore dal:  28-6-2000

Art. 7

Portavoce
1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.