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LEGGE 3 febbraio 2000, n. 15

Partecipazione italiana al finanziamento della Banca Africana di Sviluppo, dell'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti, dell'ASEM Trust Fund, della Global Environment Facility e del Multilateral Investment Fund.

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Testo in vigore dal:  26-2-2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti allo Statuto della Banca Africana di Sviluppo, deliberati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima, con la risoluzione n. B/ B4/98/04 del 29 maggio 1998.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla risoluzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto al punto 6 della risoluzione stessa.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione della Banca Africana di Sviluppo, conseguenti agli emendamenti di cui al comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.