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LEGGE 11 gennaio 2000, n. 4

Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  2-2-2000 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, le parole: "entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale" sono soppresse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La legge 24 gennaio 1986, n. 17, reca: "Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia".
- L'art. 6 della sopracitata legge n. 17 del 1986, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 6. - L'iscrizione nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già in congedo assoluto e vi hanno titolo, avverrà in base a domanda da presentarsi ai competenti enti territoriali ed avrà decorrenza dalla data in cui sono venute a sussistere per l'interessato le condizioni previste dall'art. 1 della presente legge".