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LEGGE 1 aprile 1999, n. 91

Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

note: Entrata in vigore della legge: 16/4/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
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Testo in vigore dal:  1-1-2013
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)
1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e regolamenta le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi
((, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili))
.
2. Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)

L'avviso di rettifica in G.U. 24/04/1999, n. 95, ha disposto che "dopo la formula di promulgazione, che termina con le parole "la seguente legge:", all'articolo 1 sono anteposte le seguenti parole: "Capo I DISPOSIZIONI GENERALI"".