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LEGGE 8 aprile 1999, n. 87

Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore.

note: Entrata in vigore della legge: 24-4-1999
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Testo in vigore dal:  24-4-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. È trasferita in proprietà, a titolo gratuito, dal 1 gennaio 1999 alla regione Toscana la tenuta di San Rossore, in provincia di Pisa, con le scorte vive e morte risultanti dai relativi inventari redatti a seguito della convenzione tra il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e la regione Toscana stipulata in data 29 dicembre 1995, per la parte già attribuita dalla legge 21 febbraio 1957, n. 32, alla dotazione del Presidente della Repubblica ed inserita nel territorio del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.
2. La gestione della tenuta di cui al comma 1, affidata alla regione Toscana, deve essere conforme ai principi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo tecniche tese alla salvaguardia e alla valorizzazione di tutte le componenti dell'ecosistema, quale unicum ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale. La gestione della tenuta mira anche al perseguimento di scopi didattici, educativi e sociali, all'equilibrio ecologico e al risanamento ambientale. La regione Toscana può assumere, nel rigoroso rispetto dei richiamati principi di salvaguardia ambientale, iniziative rivolte alla valorizzazione della tenuta.
3. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere deve avvenire nel rispetto delle competenze dell'Ente parco istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni.
4. La tenuta di San Rossore, in tutti i beni immobili che la compongono e loro pertinenze, è inalienabile e non può formare oggetto di diritti a favore di terzi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca: "Legge quadro sulle aree protette".