stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 marzo 1999, n. 80

Finanziamento delle attività del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo.

note: Entrata in vigore della legge: 2-4-1999
nascondi
Testo in vigore dal:  2-4-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Per il funzionamento e l'attività del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, istituito con decreto del Ministro degli affari esteri 15 febbraio 1978, è attribuito al Ministero degli affari esteri un finanziamento annuale onnicomprensivo, destinato a coprire gli oneri per l'ufficio di segreteria, per eventuali consulenze di esperti estranei all'amministrazione, nonché per il rimborso delle spese sostenute dai membri del Comitato.
2. Il Ministro degli affari esteri presenta ogni anno una relazione al Parlamento in merito all'attività svolta dal Comitato di cui al comma 1, nonché alla tutela e al rispetto dei diritti umani in Italia.