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LEGGE 28 ottobre 1999, n. 389

Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali.

note: Entrata in vigore della legge: 18-11-1999
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Testo in vigore dal:  18-11-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ove ne abbiano avuta attribuita la gestione nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.
2. Per i farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, o che risultino gestori provvisori anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 marzo 1990, n. 48, si prescinde dall'aver ottenuto la gestione della farmacia nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48.
3. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.
4. Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note all'art. 1:
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie". Si
riporta il testo dell'art. 129:
"Art. 129. - In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.
Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i quindici mesi preveduti nell'art. 113, lettera a), per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, ed all'esercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la nomina di un sostituto, che ha la responsabilità del servizio, è soggetta all'approvazione del prefetto.
I provvedimenti del prefetto sono definitivi".
- La legge 16 marzo 1990, n. 48, reca: "Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie
urbane". Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2:
"Art. 1.
(Omissis).
2. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, ove si verificassero gestioni provvisorie di farmacie urbane o rurali, le stesse devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine della graduatoria".
- La legge 8 novembre 1991, n. 362, reca: "Norme di riordino del settore farmaceutico". Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2:
"Art. 4 (Procedure concorsuali).
(Omissis).
2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande".
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 16
marzo 1990, n. 48, si veda in nota all'art. 1.
- La legge 2 aprile 1968, n. 475, reca: "Norme concernenti il servizio farmaceutico". Si riporta il
testo dell'art. 12, quarto comma:
"Art. 12.
(Omissis).
Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento".