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LEGGE 9 febbraio 1999, n. 31

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Vilnius il 4 aprile 1996.

note: Entrata in vigore della legge: 24/2/1999
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Testo in vigore dal:  24-2-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, fatta a Vilnius il 4 aprile 1996.