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LEGGE 17 agosto 1999, n. 307

Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità.

note: Entrata in vigore della legge: 22-9-1999
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Testo in vigore dal:  22-9-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Per il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora, ai sensi della legge 1 luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1999.
2. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1 luglio 1997, n. 206, sono concessi previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 1 luglio 1997, n. 206 (Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi), è il seguente:
"Art. 1. - 1. Per l'estirpazione ed il reimpianto di alberi di drupacee e rosacee colpiti rispettivamente dalle infezioni di ''Sharkà' e di ''Erwinia amylovorà', situati in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi dei decreti del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996, e del 29 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 1996, riconosciuti contaminati dai servizi fitosanitari regionali, possono essere concessi dalle regioni territorialmente competenti contributi in conto capitale, fino ai seguenti importi in relazione all'età dell'albero e comunque fino a complessiva concorrenza della somma di lire 10 miliardi:
a) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per ettaro, nel primo anno dell'impianto;
b) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 22 milioni per ettaro, nel secondo anno;
c) lire 90 mila per albero, con un massimo di lire 27 milioni per ettaro, nel terzo anno;
d) lire 95 mila per albero, con un massimo di lire 36 milioni per ettaro, dal quarto al nono anno;
e) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 30 milioni per ettaro, nel decimo anno;
f) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 24 milioni per ettaro, nell'undicesimo anno;
g) lire 20 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per ettaro, dal dodicesimo anno;
h) lire 5 mila per astone, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione dei vivai.
2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati, di reimpianto e per il mancato reddito.
3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle dell'impresa beneficiaria. Nel caso in cui, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio regionale, non sia possibile effettuare il reimpianto su nessuna delle particelle dell'impresa beneficiaria, il contributo è concesso, a parziale indennizzo del danno, nella misura dell'80 per cento.
4. Le misure previste al comma 1 si applicano anche nei confronti delle aziende agricole e vivaistiche che hanno già provveduto alla distribuzione delle piante in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai servizi fitosanitari regionali".