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LEGGE 3 agosto 1999, n. 265

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

note: Entrata in vigore della legge: 21/8/1999. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  13-10-2000
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Art. 6

Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
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6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
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7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
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8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n.448.