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LEGGE 9 giugno 1999, n. 172

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-7-1999
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Riapertura del termine di cui all'articolo 5
della legge 15 febbraio 1974, n. 36
1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 (Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali), è il seguente:
"Art. 5. - Per essere ammessi ai benefici di cui ai precedenti articoli i lavoratori interessati o i loro superstiti aventi diritto dovranno inoltrare domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale ai sensi dell'articolo 1 deve aver luogo la ricostruzione del loro rapporto assicurativo.
La decisione sulle domande che comportano l'ammissione alla ricostruzione del rapporto assicurativo è demandata ad un comitato con sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composto dai seguenti membri:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avente qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica dirigenziale;
c) un rappresentante dell'Istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale, ai sensi dell'art. 1, deve aver luogo la ricostruzione del rapporto assicurativo;
d) un rappresentante dei lavoratori dipendenti, scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra i designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Tale comitato è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro. Il comitato delibera sulla domanda proposta entro 270 giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta è notificata al richiedente.
Il richiedente, entro trenta giorni dalla notifica della decisione del comitato, può proporre ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il Ministro abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto, salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 443 del codice di procedura civile".