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LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

note: Entrata in vigore della Legge: 18-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2017)
Testo in vigore dal:  18-5-1999

Art. 29

(Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati).

1. Gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore al citato tasso effettivo globale medio alla predetta data. In tale ipotesi la quota a carico dei beneficiari delle agevolazioni indicate per le alienazioni e per le assegnazioni in godimento di immobili ad uso abitativo è, rispettivamente, non superiore al 50 per cento ed al 20 per cento del nuovo tasso di interesse stabilito. Resta fermo in ogni caso quanto disposto dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo anche in relazione ai mutui per edilizia residenziale pubblica di cui alle leggi di agevolazione emanate dalle stesse.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Note all'art. 29:
- La legge 22 ottobre 1971, n. 865, reca: "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1971, n. 276.
- La legge 27 maggio 1975, n. 166, reca: "Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 1975, n. 148.
- Il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, reca: "Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1975, n. 218.
La legge 16 ottobre 1975, n. 492, di conversione con modificazioni, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 1975, n. 276.
- La legge 5 agosto 1978, n. 457, reca: "Norme per l'edilizia residenziale" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1978, n. 231.
- Il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, reca: "Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1982, n. 23. La legge 25 marzo 1982, n. 94, di conversione con modificazione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1982, n. 84.
- Il decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, reca: "Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 1985, n. 34. La legge 5 aprile 1985, n. 118, di conversione con modificazioni, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1985, n. 84.
- La legge 11 marzo 1988, n. 67, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)" ed è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61.
- Si riporta l'art. 2 della legge n. 108 del 1996:
"Art. 2. - 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà".
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 7 della legge n. 448 del 1998:
"3. All'art. 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlatì'.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998, anche con riferimento a contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1 gennaio 1993".
- L'art. 13-bis del T.U.I.R. è riportato nella nota all'art. 25.
- L'art. 17 della legge n. 400 del 1988 è riportato nella nota all'art. 13.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.