stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 dicembre 1999, n. 494

Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
nascondi
vigente al 19/03/2024
Testo in vigore dal:  1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni per il Ministero per i beni e le attività culturali).
1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001. (2)
((3))
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali può provvedere prioritariamente a rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato già autorizzati per l'anno 1999 fino a un massimo di millecinquecento, utilizando le procedure di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n.4.
3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 si può provvedere attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero per i beni e le attività culturali; ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998 , nonché dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
4. A decorrere dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001, le risorse per lavoro straordinario del Ministero per i beni e le attività culturali possono essere utilizzate per i progetti di apertura prolungata di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno l999, di lire 45 miliardi per l'anno 2000 e di lire 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire 5.000 milioni per il 1999 e a lire 17.550 milioni per il 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 27.450 milioni per il 2000 e a lire 30.000 milioni per il 200 l, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 febbraio 2001, n. 29 ha disposto (con l'art. 2, coma 1) che "Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, fino al 31 dicembre 2001, nonché del personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per ulteriori due mesi a decorrere dalla scadenza dei singoli contratti. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 32.500 milioni per l'anno 2001."
----------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 34, coma 1) che "Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative."