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LEGGE 28 ottobre 1999, n. 410

Nuovo ordinamento dei consorzi agrari.

note: Entrata in vigore della legge: 12-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
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Testo in vigore dal:  18-7-2006
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Art. 5

Disposizioni particolari
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233))
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2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.
3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233))
.
5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già usufruito.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233))
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7.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233))
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7-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233))
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