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LEGGE 14 ottobre 1999, n. 403

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/11/1999
Testo in vigore dal:  9-11-1999

Art. 3

1. L'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 è attribuita al Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministeri interessati ai relativi specifici Protocolli e d'intesa con la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino di cui al comma 2, alla quale devono essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale.
2. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino è composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o provincia autonoma del sistema territoriale dell'Arco alpino, da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dal sottosegretario delegato per ognuna delle seguenti amministrazioni:
Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero per le politiche agricole, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'interno, Ministero per i beni e le attività culturali, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino viene periodicamente convocata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino individua le strutture regionali e locali preposte all'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi specifici Protocolli.
5. Sono fatti salvi i poteri e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sulla base degli statuti e delle relative norme di attuazione.
6. All'onere derivante per il bilancio dello Stato dall'istituzione e dal funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino si fa fronte mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4.