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LEGGE 28 luglio 1999, n. 266

Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonchè disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.

note: Entrata in vigore della legge: 21-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
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Testo in vigore dal:  21-8-1999

Art. 18

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive del
decreto legislativo n. 195 del 1995).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 2000, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarne il contenuto ai principi desumibili dalle disposizioni di riforma della pubblica amministrazione successivamente intervenute, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato con le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
Note all'art. 18

- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, reca "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate".

- Il testo dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 della legge 6 marzo 1992, n. 216 (v. nota all'art. 15), è il seguente:

"2. Lo schema di decreto legislativo sarà trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Esso sarà, inoltre, trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del temine di cui al comma 1, al Parlamento, affinchè le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Nell'ambito di quanto stabilito al comma 1 il decreto legislativo dovrà prevedere: distinte modalità per il procedimento relativamente al personale ad ordinamento civile, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello appartenente alle Forze armate, per pervenire a distinti provvedimenti che saranno emanati con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente per le Forze di polizia e per le Forze armate: le materie da disciplinare, ivi compresi gli aspetti retributivi; la composizione delle delegazioni da parte pubblica e rappresentative dal personale. Il procedimento dovrà essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale nella quale la delegazione di ciascun dicastero sia composta in modo da assicurare un'adeguata partecipazione degli organismi di rappresentanza militare.

4. Ferma restando la sostanziale unitarietà dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo di cui al comma 1 potrà anche avere riguardo a materie diverse, a seconda dello status del personale interessato: tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. È comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie:

a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario;

b) procedure per la costituzione, la modificazione di stato giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;

c) mobilità ed impiego del personale;

d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;

e) determinazione delle dotazioni organiche;

f) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi;

g) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale;

h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero".

- L'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (v. nota.
all'art. 16), reca norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto; si riporta il testo del comma 20:

"20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione, e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 19 potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995".