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LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal:  8-8-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 45

(Riforma degli incentivi all'occupazione e
degli ammortizzatori sociali nonché norme
in materia di lavori socialmente utili).

1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo è delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile 2000, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del paese, determinato sulla base di quanto previsto all'articolo 1, comma 9;
4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse areedel Paese;
5) alla finalità di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;
6) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;
b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformatà con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera a);
c) previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante nell'attività di impresa nonché estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo tel lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attività lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire mensili;
e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma debbano tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuità ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed efficienti i processi di mobilità nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
g) razionalizzazione nonché estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi categoriali o Intercategoriali con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;
h) previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni, della possibilità per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, la copertura da rischi da responsabilità civile, infortunio o morte e il versamento di un contributo di solidarietà a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di base.da rafforzare ed estendere con gradualità a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la obbligatorietà, per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di formazione, anche condizionando l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;
1) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
m) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri di automaticità, e degli ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;
n) riunione, entro 24 mesi, in uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la più agevole conoscibilità delle stesse;
o) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi ti cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese al finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;
q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;
r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1 gennaio, dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n 223, nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie ti operai e di impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione.
2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto
istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
b) ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione
regionale intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
c) adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.
3. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono estese ai cittadini italiani, assunti successivamente al 30 giugno 1989, i quali abbiano prestato servizio continuativo, come civili da almeno un anno alla data del 30 giugno 1997 nel territorio nazionale, alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e stati licenziati entro il 31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione soppressione degli organismi medesimi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, deliberati dal Consiglio dei corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.
In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Entro
((trenta mesi))
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 4 attenendosi ai principi ai criteri direttivi indicati ai commi 1 e 2.
6. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono essere approvati o prorogati progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate alle attività progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalità rimangono comunque destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni che riformano gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori somali. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali le Commissioni regionali per l'impiego potranno deliberare, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le singole regioni, di destinare eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di lavori socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 possono essere approvati progetti di lavori di pubblica utilità promossi, secondo la normativa vigente per le cooperative sociali o loro consorzi ed alle stesse condizioni, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come definite dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
8. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
9. Dal 1 gennaio 1999, l'assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in lire 850.000 mensili.
10. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili in progetti approvati ai sensi delle presenti disposizioni, i trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati in tali progetti di lavori socialmente utili sono prorogati fino alla conclusione delle relative attività progettuali, nel limite complessivo massimo di lire 90 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 marzo 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
11. È autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 26.600 milioni a favore del Ministero per i beni e le attività culturali per prorogare i trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sino alla conclusione delle relative attività progettuali. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19992001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
12. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1 985, n. 11 3, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto individua qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti.
13. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
14. I termini del 30 giugno 1998, stabiliti dall'articolo 38, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono prorogati al 31 maggio 1999.
15. All'articolo 2, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31 maggio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000".
16. Al comma 6, lettera a), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 novembre 1998".
17. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1:
a) per le prestazioni dovute per l'anno 1998 nel settore agricolo il termine di presentazione della domanda per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione è differito al 31 maggio 1999; da tale data decorre il termine di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533;
b) è incrementato da 3.000 a 7.000 unità il limite per i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni e integrazioni; la predetta disposizione, nell'ambito delle 7000 unità, trova applicazione nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un numero massimo di 200 unità. Limitatamente alle predette 200 unità le aziende interessate possono presentare domanda entro il 30 giugno 1999;
c) in favore dei lavoratori titolari di indennità di mobilità con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'indennità di mobilità è prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1-nonies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, l'indennità di mobilità e prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi.
Il complessivo onere derivante dalla presente disposizione resta determinato nel limite di lire 24 miliardi di cui all'articolo 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. È abrogato il primo periodo del comma 7 dell'articolo 81 della citata legge n. 448 del 1998; (2)
d) le disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, trovano applicazione nel limite massimo complessivo di lire 83 miliardi per gli anni 1998 e 1999;
e) sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 e nei confronti di un numero di lavoratori non superiore a 2.500 unità, i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nel limite massimo complessivo di lire 45 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;
f) sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unità, i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire 11 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; (2)
g) al fine di assicurare l'erogazione ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'indennità di mobilità relativamente al periodo dal 1 aprile 1998 al 31 dicembre 1998, prorogata per il 1998 dall'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stanziata la somma di lire 35 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18. Al comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, la parola: "1996" è sostituita dalle seguenti: "di ciascun anno e sino al 31 dicembre 2001" e dopo le parole: "o rideterminata" sono inserite le seguenti: "per l'anno di riferimento".
19. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota fino a lire 250 miliardi per l'anno 1999, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63.
20. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre ;1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
21. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.
22. All'articolo 59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo le parole: "per i quali l'accordo collettivo" sono inserite le seguenti: "di individuazione del numero delle eccedenze".
23. Successivamente alle scadenze dei trattamenti a sostegno del reddito prorogati ai sensi del comma 17 troveranno applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dai decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo.
24. Il termine per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n. 128, è prorogato di sei mesi. All'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "nove mesi".
25. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, a aggiunto il seguente periodo: "L'articolo 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali". Al fine di assicurare il completamento del trasferimento alle regioni di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 469 del 1997:
a) il personale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, e di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora non abbia presentato domanda ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999, può permanere nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e non concorre alla determinazione del contingente numerico su cui viene definita la ripartizione;
b) il personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, comandato presso gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, è trasferito alle regioni e alle province anche in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto. Sono trasferite alle regioni e alle province le relative risorse finanziarie corrispondenti alle spese sostenute dallo Stato per emolumenti fissi e trattamenti accessori determinati ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998.
26. Il recupero del contributo per il finanziamento del trattamento ti mobilità dovuto ai sensi dell'articolo 4, commi 15 e 36, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non versato dalle imprese di spedizione e di trasporto, che occupino più di 50 addetti, per il periodo 1 gennaio 1995-31 gennaio 1996, è effettuato in quattro rate trimestrali di pari importo, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione devono farne richiesta alla sede dell'INPS territorialmente competente entro il trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altre cause.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 62, comma 1, lettere h ed i)) che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogate le indennità di mobilità di cui alla lettera f), comma 17, del presente articolo 45 nel limite di lire 10 miliardi, di cui alla lettera c), comma 17, del medesimo articolo 45 nel limite di lire 21 miliardi, di cui 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c).