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LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal:  23-5-1999

Art. 37

(Disposizioni in materia di censimenti).
l. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale dell'agricoltura, che avrà luogo nel corso dell'anno 2000, allo scopo utilizzando le risorse già autorizzate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.
2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo l 7, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio del ministri, di concerto con i Ministri di Volta in volta competenti a seconda del tipo di rilevazione censuaria, sentita la Conferenza unificata di cui ai decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi di rilevazioni censuarie ad enti ed organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, le modalità di esecuzione per tutti i censimenti, di diffusione dei dati, di fornitura agli organismi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) dei dati elementari non nominativi, le modalità per il confronto dei dati dei censimenti della popolazione con i dati delle anagrafi comunali. I regolamenti disciplinano altresi:
a) l'attribuzione agli organismi del SISTAN, incaricati ti svolgere le operazioni di censimento, di un contributo forfettario per le spese di rilevazione e per le spese generali e di coordinamento tecnico;
b) il conferimento da parte degli organismi del SISTAN, competenti a svolgere attività di rilevazione, dell'incarico di rilevatore e di coordinatore a personale dipendente o non dipendente nonché le caratteristiche ed i contenuti minimi delle prestazioni richieste che saranno coperte da assicurazione e retribuite con un compenso determinato in base al numero di unità rilevate e ad altri elementi che differenziano le prestazioni, quali la dispersione territoriale e la complessità aziendale, ed erogato, per il personale dipendente, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;
c) le modalità di assunzione da parte dell'ISTAT e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero il ricorso alla collaborazione professionale di soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie;
d) l'utilizzazione, da parte tegli organismi incaricati telle attività di rilevazione, di rilevatori e coordinatori non dipendenti, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato corì decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale;
e) le modalità di diffusione dei dati relativi alla struttura socio-demografica, economica ed occupazionale con frequenza inferiore alle tre unità, ove la disaggregazione risulti necessaria al fine di soddisfare le esigenze conoscitive di carattere internazionale, comunitario, nazionale ì e locale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa a tutela tei dati sensibili.
3. Per l'esecuzione di tutti i censimenti resta confermata l'estensione dell'ISTAT delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966. n. 559, e successive modificazioni.
4. Gli oneri di spesa previsti dal presente articolo restano a carico delle risorse destinate ai censimenti.