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LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

note: Entrata in vigore della Legge: 18-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2017)
Testo in vigore dal:  1-1-2005
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Art. 16

(Giochi).

1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.
2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:
a)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311))
;
b) a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua.
3. Per l'anno 1999 è attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.
4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.
5. Tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, sono compresi i ricevitori del lotto come individuati dall'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché dalla circolare del Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot.
n. 2/204975).