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LEGGE 30 aprile 1999, n. 120

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.

note: Entrata in vigore della legge: 4-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal:  4-5-1999

Art. 4

(Modifiche alle leggi 25 maggio 1970,
n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53)
1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, le parole: "o del tribunale" sono sostituite dalle seguenti: ", del tribunale o della corte di appello".
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: "i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie" sono inserite le seguenti: "delle corti di appello,"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".