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LEGGE 14 gennaio 1999, n. 4

Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchè il servizio di mensa nelle scuole.

note: Entrata in vigore della legge: 3-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/2002)
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Testo in vigore dal:  3-2-1999 al: 26-10-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Differimento di termini e altre disposizioni relative al settore universitario e della ricerca scientifica)
1. Per consentire il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 2000. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dall'Istituto nazionale di fisica nucleare fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: "laureati da almeno cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993".
3. Il termine di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. È autorizzata l'iscrizione all'albo degli psicologi di coloro che, ammessi con riserva all'esame di Stato di cui all'articolo 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, lo abbiano successivamente superato. Le disposizioni del predetto articolo 34 continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per l'ammissione alla prima sessione dell'esame di Stato successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Alle procedure concorsuali in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, si applicano altresì ai titoli relativi ai profili professionali di cui ai decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, nn. 665, 666, 667, 668 e 669, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1994, e 15 marzo 1995, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1995.
7. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e della sanità, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra università italiane e università dei Paesi interessati.
8. All'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, le parole: "per due anni non prorogabili" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 30 giugno 1999".
9. I medici ammessi con riserva negli anni accademici 1991-1992 e 1992-1993 alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, a seguito di provvedimenti di sospensiva da parte dei competenti organi di giurisdizione amministrativa, sono autorizzati a completare il corso e a sostenere l'esame finale per il conseguimento del relativo diploma di specializzazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
10. Le università e gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono autorizzati a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1999, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università e osservatori, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca. Ai predetti concorsi, fatto salvo quanto previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari, ovvero degli osservatori, vigenti alla data di emanazione del bando. L'attività di ricerca è attestata dai presidi delle facoltà, sentiti i direttori dei dipartimenti o degli istituti interessati, e dai direttori degli osservatori ed è comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti delle facoltà e degli osservatori risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima. I concorsi sono banditi dall'università o dall'osservatorio previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione degli atenei e degli osservatori definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie, impegnando a tale scopo il riassorbimento delle risorse risultanti dalla soppressione del numero di posti di tecnico laureato corrispondente a quelli messi a concorso. I vincitori dei concorsi riservati sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati mantenendo, come assegno ad personam, l'eventuale migliore trattamento economico in godimento. L'assegno ad personam è progressivamente riassorbito in relazione alla progressione economica e agli aumenti stipendiali nel ruolo dei ricercatori. È comunque fatta salva, per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1o agosto 1980, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Al personale non inquadrato nel ruolo dei ricercatori sono comunque mantenute le funzioni assistenziali mediche od odontoiatriche ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
11. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come da ultimo sostituito dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, è abrogato. All'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai commi 1, 3, 4 e 6, nonché al primo periodo del primo comma del citato articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola "confermati" è soppressa.
12. Le disposizioni di cui all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano anche ai professori associati che hanno superato il giudizio di idoneità e che non sono stati ancora sottoposti al giudizio di conferma alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui all'articolo 13, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 si applicano ai ricercatori universitari, anche ai fini della conferma.
13. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, emanato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi; sono altresì regolarmente iscritti ai medesimi corsi gli studenti i quali, trovandosi in identica situazione, abbiano prodotto entro la predetta data ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente comma.
14. Sono autorizzati al completamento dei corsi, anche in soprannumero, secondo l'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gli iscritti alla data del 31 dicembre 1996 alle scuole di ostetricia e ai corsi propedeutici per infermieri di cui alla legge 26 ottobre 1960, n. 1395. In esito ai predetti corsi i titoli rilasciati hanno valore abilitante ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573. Gli allievi iscritti ai corsi di cui al presente comma, in possesso del titolo di studio richiesto, possono optare per l'iscrizione, anche in soprannumero, ai corrispondenti corsi di diploma universitario, previa valutazione, da parte delle competenti strutture accademiche, del curriculum formativo svolto.
15. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) al comma 95, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;";
b) al comma 101, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatta salva la facoltà per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purché previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25";
c) al comma 111, dopo le parole: "dai diplomi universitari," sono inserite le seguenti: "dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a)";
d) al comma 119, secondo periodo, dopo le parole "comma 8, lettere a)" è inserita la seguente: ", b)";
e) al comma 126, primo periodo, la parola: "primaria" è soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: "del corso di laurea", sono inserite le seguenti: "in scienze della formazione primaria".
16. Sono fatti salvi gli atti compiuti e le deliberazioni adottate dagli atenei fino alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto variazioni statutarie, approvazioni di regolamenti didattici di ateneo o loro modifiche concernenti l'ordinamento o l'attivazione di corsi universitari.
17. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2002. Il comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, è abrogato.
18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, sono istituite apposite sezioni degli albi, degli ordini o dei collegi previsti dalla normativa vigente in materia di accesso alle professioni, in conformità ai seguenti criteri direttivi: riserva dell'accesso alle predette sezioni ai titolari di diploma universitario e connessa determinazione dell'ambito consentito di attività professionale.
19. L'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Il compenso spettante ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è aggiornato annualmente".
20. I diplomi di esperto in problemi di pubblica amministrazione e governo locale rilasciati dalla scuola diretta a fini speciali denominata "Pubblica amministrazione e governo locale", istituita presso l'università di Cagliari, sede di Nuoro, sono equiparati a tutti gli effetti ai diplomi universitari di "operatore della pubblica amministrazione".
21. Il termine di scadenza del mandato del Consiglio per le ricerche astronomiche e dei direttori degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del settore di cui agli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 gennaio 1999.
Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dai predetti organi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Il termine del 30 aprile 1964 di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è sostituito dal termine del 31 dicembre 1975. La domanda di cui al secondo comma del medesimo articolo 31 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
23. Il termine previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito, da ultimo, al 31 dicembre 1997 dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2002. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dai competenti organi di ateneo fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
24. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca, con onere a carico del richiedente in ordine al trattamento di quiescenza e previdenza".
25. I vincitori di concorso per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca presso cliniche universitarie possono essere impiegati a domanda nell'attività assistenziale.
26. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le leggi 10 giugno 1985, n. 284, e 27 novembre 1991, n. 380".


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive l'art. 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366 (Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso) come modificato dalla presente legge (le parole in corsivo evidenziano le modifiche):
"3. L'istituto nazionale di fisica nucleare rimuove le strutture prefabbricate installate sotto le pendici di monte Aquila e ripristina lo stato preesistente dei luoghi entro il 31 dicembre 2000".
- Si riporta, in ordine di citazione, il testo degli articoli 35 e 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), come modificato dalla legge qui pubblicata (le parole in corsivo evidenziano le sostituzioni):
"Art. 35. - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica.
2. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al centottantottesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge 14 gennaio 1999, n. 4".
"Art. 34. - In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo".
- Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158 (Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'art. 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23 nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola), è il seguente:
"4. Per ciascuna delle prime due tornate la metà dei posti di professore associato messi a concorso è attribuita, su base nazionale, ai singoli gruppi disciplinari in proporzione al numero dei ricercatori confermati in servizio facenti parte dei gruppi disciplinari corrispondenti".
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573 (Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca), è il seguente:
"Art. 4. - 1. In attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in base alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il diploma conseguito dagli iscritti ai corsi di diploma universitari per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione attivati secondo l'ordinamento didattico, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha, a tutti gli effetti, valore abilitante ai fini dell'esercizio delle attività di cui ai profili professionali disciplinati con decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739, con decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740, con decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741, con decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 742, con decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 743, con decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 744, e con decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 745, e con decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1995. Ai medesimi fini di cui al presente articolo è riconosciuto il valore abilitante dei titoli rilasciati in esito ai corsi previsti dall'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in via di esaurimento ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 (Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università), convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, come modificato dalla legge qui pubblicata (le parole in corsivo evidenziano la sostituzione):
"Art. 1. - 1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università ''La Sapienzà' di Roma è autorizzata a rinnovare sino al 30 giugno 1999, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione".
- L'art. 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - legge comunitaria 1990), così recita:
"Art. 1. - 1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della comunità economica europea e comuni a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno.
2. L'elenco delle specializzazioni di cui al comma 1 è formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della sanità".
- Il testo dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), è il seguente:
"Art. 50. - Nella prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità nel ruolo dei professori associati:
1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni: nonché quelli che completano il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico 1979-80.
I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito è titolo il compimento del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è stato conferito;
2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;
3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime. A tal fine il preside della facoltà rilascia sulla base della documentazione in possesso della facoltà attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato attività didattica e scientifica".
- L'art. 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), così recita:
"1. Nella presente legge, nelle dizioni ''ricercatorì' o ''ricercatori confermatì' si intendono comprese anche quelle di ''assistenti di ruolo ad esaurimentò' e di ''tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decretò'; nella dizione ''corsi di diplomà' si intende compresa anche quella di ''corsi delle scuole dirette a fini specialì' fino alla loro trasformazione o soppressione".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517:
"5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnicoscientifica e sociosanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico sociosanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria".
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificao dalla legge qui pubblicata:
"Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientificodisciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università".
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, commi 1, 3, 4 e 6, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7, del presente articolo".
"3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico".
"4. I ricercatori possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea".
"6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori per supplenza o per affidamento".
- Si trascrive il testo dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:
"Art. 111. - Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati i professori già incaricati stabilizzati e coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato il triennio di incarico di cui all'art. 5, terzo comma, n. 1), della legge 21 febbraio 1980, n. 28".
- Il testo dell'art. 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, è il seguente:
"Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, è il seguente:
"1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (DU);
b) diploma di laurea (DL)".
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, recante: "Norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, n. 175.
- La legge 26 ottobre 1960, n. 1395, recante: "Norme transitorie sull'ordinamento di alcune scuole professionali per infermiere" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1960, n. 293.
- L'art. 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475 (Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, così recita:
"Art. 4. - 1. In attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in base alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il diploma conseguito dagli iscritti ai corsi di diploma universitari per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione attivati secondo l'ordinamento didattico, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha, a tutti gli effetti, valore abilitante ai fini dell'esercizio delle attività di cui ai profili professionali disciplinati con decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739, con decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740, con decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741, con decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 742, con decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 743, con decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 744, e con decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 745, e con decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1995. Ai medesimi fini di cui al presente articolo è riconosciuto il valore abilitante dei titoli rilasciati in esito ai corsi previsti dall'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in via di esaurimento ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo".
- Si riporta il testo dei commi 101, primo periodo, 111, 119, secondo periodo, e 126, primo e secondo periodo, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) come modificati dalla legge qui pubblicata (le integrazioni e modificazioni sono in corsivo):
"101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purché previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'art. 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25".
"111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonché dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a) ".
"119. (Omissis). I regolamenti di cui all'art. 20, comma 8, lettere a) , b) e c) , della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
"126. L'Università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la facoltà di scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali".
- L'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), così recita:
"Art. 3. - 1. Per gli anni 1993 e 1994, i soggetti di cui all'art. 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinano una ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati. Le università, per far fronte ai relativi oneri, possono utilizzare le proprie disponibilità di bilancio e anche di cassa, nonché i fondi per l'edilizia. Si considerano prioritari gli interventi di completamento di programmi già avviati e gli interventi necessari a rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti.
2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per l'attuazione del comma 1".
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così recita:
"Art. 17. - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 1, lettera d), e dell'art. 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 11. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 3l gennaio l999, uno o più decreti legislativi diretti a:
a)-c) (omissis);
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso".
"Art. 18. - 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'art. 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) (omissis);
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi".
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118 (Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine) come modificato dalla legge qui pubblicata (le parole in corsivo evidenziano le sostituzioni):
"Art. 31. - I cittadini residente alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano che hanno conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il 31 dicembre 1975 e siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista ai sensi dell'ordinamento vigente in detti Stati, possono chiedere il riconoscimento del titolo e l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria limitatamente al territorio della provincia di Bolzano.
La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata al Ministero della sanità entro sei mesi dalla pubblicazione della legge 14 gennaio 1999, n. 4.
L'autorizzazione è accordata con decreto del Ministro per la sanità".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 3 aprile 1979, n. 122, come modificato dalla legge qui pubblicata (le parole in corsivo evidenziano le sostituzioni):
"Ferma restando la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 1 e 2, comma primo, legge 22 novembre 1972, n. 77l, i termini per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera sono fissati al 31 dicembre 2002".
- Si trascrive il testo dell'art. 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dalla legge qui pubblicata (le parole in corsivo evidenziano le integrazioni):
"Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca, con onere a carico del richiedente in ordine al trattamento di quiescenza e previdenza".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dalla legge qui pubblicata (le parole in corsivo evidenziano le integrazioni):
"3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide è autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per il 1999. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alle Commissioni parlamentari competenti del conto economico consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti. Le commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando le attuali strutture operative e i soggetti incaricati dell'attuazione, sono rideterminati i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma. Alla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le leggi 10 giugno 1985, n. 284, e 27 novembre 1991, n. 380".