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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 35

(Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP)
1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo, nei limiti di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a favore della gestione di cui all'articolo 29 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per le anticipazioni concesse nel corso degli esercizi 1996 e 1997, ai fini della determinazione dei relativi importi, si provvede con la procedura di cui al comma 2, sulla base dei rispettivi consuntivi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del presente articolo. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche per gli anni successivi rispetto a quelli indicati al comma 1, ove interessati.
3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.
((61))
4. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPS per gli esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell'Ente poste italiane e successivamente della società Poste italiane Spa, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate, limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione del comma 1. Tali trasferimenti, comunque a titolo anticipato, sono effettuati in favore dell'INPS con il vincolo di destinazione alla società Poste italiane Spa al fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.
5. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPDAP a tutto il 1998, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto.
6. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5, è istituita presso l'INPS e presso l'INPDAP un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.
7. Resta stabilito nei confronti dell'INPS e dell'INPDAP quanto disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
8. È confermato, in ogni caso, quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.
9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, ove necessario, norme di attuazione del presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (61)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità istituita ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 35 della legge n. 448 del 1998".