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LEGGE 8 ottobre 1998, n. 347

Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale.

note: Entrata in vigore della legge: 27-10-1998
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Testo in vigore dal:  27-10-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Nelle regioni in cui il primo corso di formazione in medicina generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, si è concluso in data posteriore al 31 dicembre 1996, e limitatamente alle graduatorie uniche regionali valide per gli anni 1998 e 1999, è riconosciuto ai medici in possesso dell'attestato formativo di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 256 del 1991 il punteggio previsto dalla lettera f) dell'elenco dei titoli accademici e di studio di cui al comma 1 dell'articolo 3 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con la medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, a condizione che gli interessati producano certificazione attestante la loro iscrizione al corso in data anteriore al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione delle zone carenti e producano l'attestato di formazione in medicina generale all'atto del conferimento dell'incarico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bindi, Ministro della sanità

Visto, il Guardasigilli: Flick

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 256, reca: "Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212". Si riporta il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 256/1991:
"Art. 1 (Istituzione del corso). - 1. È istituito il corso di formazione specifica in medicina generale riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.
2. Il corso, della durata di anni due, articolato secondo la previsione di cui all'art. 3, comporta un impegno a tempo pieno dei partecipanti con obbligo della frequenza alle attività didattiche sia pratiche che teoriche e si conclude con il rilascio dell'attestato di formazione in medicina generale, conforme all'allegato modello".
- Il D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, reca: "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996". Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera f), dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dal citato D.P.R. n. 484/1996:
"Art. 3 (Titoli per la formazione delle graduatorie). - 1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi:
I - titoli accademici e di studio:
a)-e) (omissis);
f) attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/1991, p. 12,00".