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LEGGE 5 agosto 1998, n. 303

Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione.

note: Entrata in vigore della legge: 8-9-1998
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Testo in vigore dal:  8-9-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Nomina di avvocati e professori universitari
all'ufficio di consigliere di cassazione
1. I professori ordinari di università nelle materie giuridiche e gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione in numero non superiore ad un decimo dei posti previsti nell'organico complessivo della Corte. Entro tale limite è annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura; di tali posti non può tenersi conto ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.
2. La nomina è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della magistratura.
3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le modalità da questo stabilite, le segnalazioni di persone disponibili, effettuate dagli organismi universitari e forensi individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di quelli utili a comprovare la presenza dei meriti insigni, nonché una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, determina il numero dei posti da coprire e, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo i consiglieri di cassazione nominati assumono possesso dell'ufficio.
4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di mancata copertura dei posti riservati, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura con magistrati ordinari.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante: "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore":
"Art. 33. - Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'art. 4, secondo comma debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal Consiglio nazionale forense.
Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle corti di appello e ai tribunali.
Questo termine è ridotto a tre anni per gli ex-Prefetti della Repubblica e ad un anno solo per gli ex-Prefetti che abbiano cinque anni di grado.
Non può essere iscritto, né rimanere nell'albo speciale chi non è iscritto nell'albo di un tribunale.
Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facoltà di rimanere iscritto nel solo albo speciale.
Il Consiglio nazionale forense procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.
Qualora i poteri del direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30, secondo comma, del regio decreto 1 luglio 1926, n. 1130, le funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono esercitate da un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di sei membri nominati dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro di grazia e giustizia tra gli avvocati iscritti nello stesso albo speciale".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 32 (Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria):
"Art. 1. - 1. Il ruolo organico del personale della magistratura, stabilito dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986, n. 977, è aumentato di 329 unità per l'anno 1989, di 105 unità per l'anno 1990 e di 26 unità per l'anno 1991.
2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle esigenze determinate dalla gravità dei carichi di lavoro, attingendo al contingente in aumento di cui al comma 1.
3. (Nella determinazione dei posti da mettere a concorso per l'ingresso in magistratura può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del 10 per cento)".