stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 giugno 1998, n. 208

Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore della legge: 18-7-1998
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  18-7-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.200 miliardi per il periodo 1999-2004, di cui lire 1.700 miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2004. A decorrere dall'anno 1999 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Le predette risorse affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e sono ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le indicazioni di priorità della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto, nella destinazione delle medesime risorse, della necessità di completare le opere situate nelle aree depresse, commissariate ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali l'amministrazione proponente accerti le condizioni di attualità e di cantierabilità.
2. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui all'articolo 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, realizzati nelle aree depresse, ricompresi tra le opere commissariate di cui al comma 1, e al fine di riattivare l'operatività della legge 27 febbraio 1985, n. 49, con particolare riferimento alla promozione e allo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di lire 2.550 milioni per l'anno 1999 e di lire 73.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 1.702.550 milioni per l'anno 1999, a lire 2.173.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e a lire 2.100 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, si provvede per gli anni 1999 e 2000 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanzianento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Per consentire la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con riferimento alle istanze presentate nel 1998, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare, nei limiti delle risorse assegnate dal CIPE, le disponibilità esistenti nelle sezioni del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme utilizzate per le predette finalità saranno reintegrate a valere sulle risorse stanziate dai commi 1 e 2.
5. È istituito un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Per tale finalità è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1998. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a far confluire nel Fondo i cofinanziamenti dell'Unione europea relativi alla promozione imprenditoriale nelle aree depresse.
Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo. Le disponibilità del Fondo sono assegnate con delibera del CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche per il riordino e l'attività del sistema nazionale di promozione imprenditoriale tra cui le occorrenze relative alla costituzione di una società per azioni incaricata del predetto riordino, e per l'attività delle agenzie regionali e locali, sentita la predetta Conferenza unificata. A tale Fondo possono accedere le società e le agenzie di promozione e le altre società che presentano progetti, anche di carattere generale, e le relative istruttorie sono svolte con le modalità corrispondenti a quelle previste per l'attuazione del predetto decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione di lire 50 miliardi per il 1998 del Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, considerando corrispondentemente ridotte le altre finalizzazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Flick

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, recante: "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1997, n. 119), è il seguente:
"Art. 1 (Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale). - 1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da ripartire con deliberazione del CIPE. Per le medesime finalità, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono altresì versate allo stesso Fondo le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con effetto dall'anno 1996, le disponibilità designate all'ammortamento dei mutui autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi a quello di competenza. Una quota delle risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata alla copertura di mutui finalizzati alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure e modalità previste dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da ripartire con deliberazione del CIPE, alla copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.515 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. Secondo quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, al fine di accelerare il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere, con priorità per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale, i consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a contrarre mutui decenni con il Meliorconsorzio S.p.a. o le altre banche di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui è correlato al limite di impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo il Ministero per le politiche agricole accerta che le opere siano state approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista; accerta altresì che le regioni interessate abbiano preventivamente attestato la loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnicoeconomica. Il Ministro per le politiche agricole stabilisce, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro; le modalità, i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui. Al relativo onere, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole".
- Si riporta il testo del comma 3, lettera d), dell'art. 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
"3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a)-c) (Omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;".
- L'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, recante: "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488", ha istituito presso il Ministero del tesoro un apposito Fondo al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate alla realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea. Si riporta il testo dei commi 5, 5-bis e 5- ter:
"5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma 1, e all'art. 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite.
5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi.
5-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalità e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis".
- Il testo dell'art. 13 del citato D.L. n. 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è il seguente:
"Art. 13 (Commissari straordinari e interventi sostitutivi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari. In prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, può disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1".
- Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante: "Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia":
"Art. 56. - In apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è iscritta per l'esercizio 1982 la somma di lire 870 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, e nelle infrastrutture, anche per la tutela dei beni ambientali e culturali, di competenza regionale, statale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Le amministrazioni competenti presentano per l'approvazione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rispettivi progetti al CIPE che decide, entro i successivi trenta giorni tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del Piano a medio termine.
Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalità e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti per le procedure a finanziamento delle opere di competenza regionale.
Le proposte delle amministrazioni debbono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi del rendimento del progetto quali il saggio di rendimento interno o il valore attuale netto stimato per il progetto.
La riserva del 40 per cento di cui all'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata sulle disponibilità nette complessive".
- La legge 27 febbraio 1985, n. 49, reca: "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione".
- Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante: "Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (testo cordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1992, n. 299), così recita:
"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo".
- Il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" è stato istituito dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 4, recante: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale", che si riporta:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il Fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del Fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità del l'istruttoria".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali":
"Art. 8 (Conferenza Statocittà ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Statoregioni.
2. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo; nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".