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LEGGE 16 giugno 1998, n. 193

Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini.

note: Entrata in vigore della legge: 8-7-1998
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Testo in vigore dal:  8-7-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è sostituito dal seguente:
" 5. È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio sia dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT), sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche si trovino nella medesima area viticola e il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione può essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Flick

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 7 (Zona di produzione di vini ad indicazione geografica tipica e cambiamento di classificazione).
- 1. Le menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzate per contraddistinguere i vini aventi caratteristiche derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOCG o DOC, normalmente di ampia dimensione viticola designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona in conformità della normativa italiana e della CEE sui vini IGT. La zona di produzione di un vino IGT deve comprendere un ampio territorio viticolo che presenti uniformità ambientale e conferisca caratteristiche omogenee al vino stesso, e per il quale sussista un interesse collettivo al riconoscimento del vino in esso prodotto.
2. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stabilite norme transitorie e deroghe aventi carattere di eccezionalità, previo parere delle regioni interessate e del Comitato nazionale di cui all'art. 17.
3. È consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di più vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale riferita a ciascuna superficie iscritta separatamente ad ogni albo dei vigneti o ad ogni elenco delle vigne di cui all'art. 15. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione.
4. Nel caso sia stata operata la scelta vendemmiale ai sensi del comma 3, la resa massima di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione.
5. È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio sia dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT), sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche si trovino nella medesima area viticola e il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione può essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri.
6. I nomi geografici o parte di essi e le sottozone usati per designare vini DOCG o DOC non possono comunque essere usati per designare vini IGT.
7. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite o sottozone, localizzati all'interno della zona di produzione dei vini DOCG o DOC, è consentita per le produzioni classificate nelle DOCG o DOC, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva nei disciplinari di produzione dei singoli vini di cui trattasi e deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
8. Il taglio tra due o più mosti o vini DOCG, DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto che può tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.
9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere delle regioni interessate, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17, può essere autorizzato in via transitoria, per un periodo non superiore a cinque anni, l'uso di una IGT già riconosciuta collegata al nome di nuovi vitigni, per i quali sia stata superata la fase della sperimentazione e sia stata presentata la richiesta di riconoscimento a livello di vitigni raccomandati o autorizzati. Qualora detti vitigni siano stati autorizzati dalla CEE, l'uso della relativa IGT diviene definitivo".