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LEGGE 16 giugno 1998, n. 185

Interpretazione autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonchè norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.

note: Entrata in vigore della legge: 2-7-1998
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Testo in vigore dal:  2-7-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 13 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, va interpretato nel senso che le disposizioni dei commi da 1 a 11 del medesimo articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale. Alle emittenti indicate nel comma 12 del medesimo articolo non si applica, pertanto, la limitazione disposta dal comma 13.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Flick

Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 13 dell'art. 2 della legge n. 122 del 1998 è il seguente:
"13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale".