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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-1999

Art. 20

(Servizi pubblici e servizi a rete)
1. Per gli anni 1999 e 2000 tutti i corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti in misura fissa dalle imprese per l'esercizio di servizi pubblici, ovvero di servizi a rete in base a concessione, autorizzazione, licenza o altro atto di consenso da parte dello Stato, con esclusione di quelli di cui al comma 2, continuano ad essere corrisposti nella misura prevista per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso programmato di inflazione per gli anni medesimi.
2. È istituito un contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali; il contributo è dovuto dai titolari di concessioni di servizi di telecomunicazioni pubbliche, ovvero di licenze per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi al pubblico di telefonia vocale o di comunicazioni mobili e personali. Tale contributo è determinato per il 1999 nella misura del 3 per cento, per il 2000 nella misura del 2,7 per cento, per il 2001 nella misura del 2,5 per cento, per il 2002 nella misura del 2 per cento e per il 2003 nella misura dell'1,5 per cento, calcolata sul fatturato relativo a tutti i servizi e prestazioni di telecomunicazioni dell'anno precedente. Per i soggetti con fatturato inferiore a 200 miliardi di lire nell'anno di riferimento per il computo del contributo, le predette aliquote sono fissate al 2 per cento fino al 2002 ed all'1,5 per cento nel 2003. Per questi ultimi il contributo non è dovuto in caso di perdite di esercizio. Il contributo è versato entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio a cui il fatturato si riferisce. Entro il 15 dicembre di ciascun anno è versato un acconto sul contributo dovuto per l'anno successivo pari per il 1999 al 70 per cento, per il 2000 all'85 per cento e per il 2001 e gli anni successivi al 95 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente. Per il 1999 l'acconto è determinato in relazione alle previsioni di fatturato per lo stesso anno, in misura, comunque, non inferiore al fatturato 1998. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni.
3. Dal 1 gennaio 1999 agli esercenti dei servizi pubblici di telecomunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono abrogati e sono annullati eventuali effetti intervenuti in attuazione delle disposizioni predette.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad uso privato attraverso l'introduzione degli istituti della licenza individuale, della autorizzazione generale e della dichiarazione.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono fissati i contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso privato sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in misura comunque non inferiore a quella dovuta per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso di inflazione programmato.
7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano le disposizioni del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, rela- tive alle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso privato.
8. I contributi per l'attività ad uso privato svolta dalle società costituite ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono regolati dalle disposizioni dei commi 5 e seguenti del presente articolo; quelli per l'attività ad uso pubblico svolta dalle medesime società sono regolati, salvo quanto previsto dal comma 2, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998.