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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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vigente al 19/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Restituzione del contributo straordinario per l'Europa)
1. A ciascun contribuente è restituito un importo pari al 60 per centodel contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato.
2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione è effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999.
3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo rimborsato e l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicati nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono regolate dagli interessati con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto un'apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.
4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al comma 3 l'importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.
5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998.
6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze.


AVVERTENZA
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 gennaio 1999 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto dd Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.