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LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

note: Entrata in vigore della legge: 30-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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vigente al 18/04/2024
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  • LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
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  • CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDI
    DEFINITI IN SEDE LOCALE
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  • ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI
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Testo in vigore dal:  29-1-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Contratti di locazione di natura transitoria
1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base
((dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis))
.
3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4,
((dei canoni di))
locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.