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LEGGE 9 dicembre 1998, n. 426

Nuovi interventi in campo ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2017)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  19-4-2017
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Art. 4

Disposizioni varie
1. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: " le variazioni del luogo di custodia " sono inserite le seguenti: " e l'avvenuto decesso ",
b) dopo il comma 5, è inserito seguente:
"5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, è istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2.";
c) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi l, 2, 3 e 5-bis".
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42))
.
4. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: " di pubblico spettacolo ", sono aggiunte le seguenti: "e nei pubblici esercizi".
5. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: "supera i valori limite di emissione e" sono sostituite dalle seguenti: "supera i valori limite di emissione o".
6. All'articolo 10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "è versato all'entrata del bilancio dello Stato " sono inserite le seguenti: "per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione"; economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente".
7. All'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con il modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
"1-quater. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, avvalendosi dei soggetti di comprovata esperienza di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, istituisce un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, composto da quattro funzionari, di cui due in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dei quali con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'ambiente, uno in rappresentanza della regione Lombardia, che può avvalersi di esperti in numero non superiore a tre. I funzionari delle citate amministrazioni statali, di livello dirigenziale generale, devono possedere specifica competenza nella materia. Gli oneri per il funzionamento del Comitato e per le indennità spettanti ai membri e agli esperti secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 1, comma 4, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite dell'1 per cento delle risorse medesime".
8. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, di cui all'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è riservato l'importo di lire 6 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998, anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza.
9. Per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorità portuale di Genova è incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.
10. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 8 e 9 è stipulato un accordo di programma tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la regione Liguria, la provincia e il comune di Genova, l'Autorità portuale di Genova e l'ILVA Spa. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998.
11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per il successivo conferimento all'Autorità portuale di Genova. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale a Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e, della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2".
14. All'articolo 12-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le parole: "della convenzione di Washington" sono aggiunte le seguenti: "e dal regolamento (CE) n.338/57 del Consiglio, del 9 dicembre 1996".
15. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come composta, ai sensi dell'articolo 12-bLs, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, può essere integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
16. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prima dell'ultimo periodo, sono inseriti i seguenti: "L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potrà avvalere di professionisti da lui stesso incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di membri della stessa".
17. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12-ter, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, è elevata da lire 235 milioni a lire 500 milioni a decorrere dal medesimo anno per spese di funzionamento della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonché per l'acquisizione dei necessari dati e informazioni.
18. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione e per le attività connesse alla predisposizione del piano d'azione,come previsto dal decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 26 settembre 1997, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione; adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonché per lo svolgimento di attività di formazione e di ricerca finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo presso l'Osservatorio nazionale sulla desertificazione del Parco nazionale dell'Asinara ed il Centro studi sui saperi tradizionali e locali di Matera, è autorizzata la spesa nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998.
19. In attuazione del protocollo di intenti del 1 marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilità nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonché dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997, con priorità per quelli di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida.
20. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "e non superiore ai due anni" sono sostituite dalle seguenti: "e non superiore ai tre anni".
21. Gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi avviati in conto lavorazione per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tale destinazione, non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso. Nel termine "affinazione" di cui al presente comma si intendono ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l'uso.
22. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava".
23. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi".
24. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "costituiscono il" sono sostituite dalle seguenti: "sono obbligati a partecipare al" ed è aggiunto il seguente periodo: "Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio".
25. All'articolo 51, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "e 47, comma 12" sono sostituite dalle seguenti: ", 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9".
26. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono premessi i seguenti periodi: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata".(1)
27. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"7-ter. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.
7-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".
28. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblica, almeno ogni tre anni, l'elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto ambientale.
29. All'articolo l, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunti i seguenti periodi: "Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate, nonché determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4".
30. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbrai0 1996, n. 74, è soatituto dal seguente:
"3. Con decreto del Ministro competente, da adottare di concerto con il Ministro del teroso, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti i materia1i non utilizzati di cui al comma 2 e le modalità per la loro cessione gratuita alle associazioni di volontariato di cui al medesimo comma".
31. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 560 del 1995, come sostituito dal comma 30 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 28 dicembre 1998, n. 452, convertito senza modificazioni dalla L. 22 febbraio 1999, n. 35 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1998, previsto dall'articolo 4, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per l'adesione al CONAI da parte dei produttori ed utilizzatori di imballaggi, è prorogato al 28 febbraio 1999".