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LEGGE 19 ottobre 1998, n. 366

Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.

note: Entrata in vigore della legge: 07-11-1998
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Testo in vigore dal:  7-11-1998

Art. 7

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è emanato un regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.