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LEGGE 3 agosto 1998, n. 300

Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania.

note: Entrata in vigore della legge: 22-8-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/1999)
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Testo in vigore dal:  24-4-1999
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Art. 3

1. Per favorire la prosecuzione del processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in relazione alle effettive disponibilità, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle autorità governative albanesi, sulla base delle richieste dalle stesse formulate, previo coordinamento del commissario straordinario del Governo, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i mezzi dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di consumo connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo supporto logistico.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D. L. 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1999, n. 186 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che il termine di cui al suddetto articolo è differito al 31 dicembre 1999