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LEGGE 18 giugno 1998, n. 198

Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 15-7-1998
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  15-7-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è inserito il seguente:
"1-bis. Il CGIE è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità italiane all'estero".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: "il mantenimento dell'identità culturale" sono inserite le seguenti: "e linguistica" e dopo le parole: "comunità locali" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana".