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LEGGE 18 giugno 1998, n. 194

Interventi nel settore dei trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 10-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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Testo in vigore dal:  31-12-1999
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Art. 2

Interventi nel settore del trasporto pubblico locale
1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo dei trasporti pubblici locali, lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994-1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un contributo quindicennale pari a lire 80 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 160 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Tale contributo sarà ripartito:
a) per il 50 per cento, nella stessa proporzione con la quale è stato attribuito il contributo disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e successive modificazioni;
b) per il restante 50 per cento, tra le regioni a statuto ordinario che a seguito dell'assegnazione di cui alla lettera a) conseguano una copertura dei disavanzi inferiore al 30 per cento; la ripartizione di tale quota sarà effettuata tra le regioni aventi titolo, in misura proporzionale alla differenza tra il 30 per cento dei rispettivi disavanzi certificati e i disavanzi ripianabili con le attribuzioni di cui alla lettera a). Il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al presente comma.
2. Il contributo statale che, in relazione al riconoscimento della percentuale indicata nel comma 1, eccedesse il 30 per cento dei disavanzi relativi al triennio 1994-1996, è utilizzato dalle regioni interessate per il miglioramento del trasporto pubblico locale, anche per le finalità di cui
((al comma 5))
del presente articolo.
3. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e le aziende esercenti servizi ad impianti fissi di competenza statale in regime di concessione, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi, complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 70 miliardi per l'anno 1999 e lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le relative quote di ammortamento.
4. Il termine indicato al comma 7 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere anticipato per le gestioni commissariali governative già ristrutturate ai sensi dello stesso articolo 2. Gli accordi di programma di cui al richiamato comma 7 prevederanno anche il trasferimento alle regioni interessate delle risorse necessarie all'espletamento delle funzioni amministrative anticipatamente delegate. Tali risorse sono individuate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. Le regioni devono utilizzare una quota non inferiore al cinque per cento dei contributi loro assegnati ai sensi del comma 5 per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale. Gli autobus da acquistare devono essere rispondenti alle norme tecniche indicate nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/C 17/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C. 17 del 20 gennaio 1998.
7. Le regioni possono utilizzare una quota non superiore al cinque per cento dei contributi loro assegnati ai sensi del comma 5 per finanziare l'acquisizione di tecnologie atte a razionalizzare e sviluppare il trasporto pubblico locale.
8. Ai fini del risanamento tecnicoeconomico di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con i criteri di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda o, in mancanza, le regioni territorialmente competenti e la provincia autonoma di Trento sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali e interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennale a carico dello Stato per lire 2 miliardi per l'anno 1998, 3 miliardi per l'anno 1999 e 20 miliardi per l'anno 2000. Ai fini del miglioramento del livello tecnicoambientale del servizio di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno, la regione Lombardia e la provincia di Perugia sono autorizzate ad effettuare le medesime operazioni nei limiti di impegno, a carico dello Stato, per l'anno 2000 rispettivamente di lire un miliardo per il lago d'Iseo e lire 1,5 miliardi per il lago Trasimeno. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati dagli attuali enti di gestione o, in mancanza, dalle regioni territorialmente competeneti e dalla provincia autonoma di Trento. Le regioni, nell'esercizio dei compiti di programmazione dei servizi di trasporto lacuali, adottano le proprie decisioni sentiti gli enti locali territorialmente interessati.
9. All'articolo 1, comma 163, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al primo periodo, le parole: "relativi agli esercizi 1995 e 1996" sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli esercizi 1995, 1996 e 1997".
10. Al fine di incrementare il parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi, la regione Sicilia è autorizzata a contrarre mutui o altre operazioni finanziarie per l'acquisto di autobus con un contributo quindicennale a carico dello Stato di lire un miliardo dall'anno 1998.
11. All'articolo 29 -bis del decretolegge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "a fronte della rottamazione" sono inserite le seguenti: "o della restituzione della targa e del documento di circolazione, con conseguente cessione a Paesi al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di programmi bilaterali o unilaterali di cooperazione o solidarietà internazionale";
b) al comma 2, le parole: "e che consegnino" sono sostituite dalle seguenti: "e che effettuino la cessione di cui al comma 1 o consegnino".
12. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione approvato dal Ministro dei trasporti con decreto n. 729(50)380 del 26 giugno 1992, concernente il sistema idroviario padanoveneto, di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1997 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.