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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 maggio 1998, n. 212

Regolamento recante i criteri e le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa di autotrasporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-7-1998
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vigente al 25/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  22-7-1998

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada;
Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, relativo al riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;
Sentito il parere del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi n. 81/98 del 4 maggio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota numero 2434 del 20 maggio 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Conversione delle autorizzazioni al trasporto di cose
per conto di terzi
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, in ordine alla conversione delle autorizzazioni dei singoli veicoli, di cui sono titolari le imprese di autotrasporto per conto di terzi, in autorizzazione all'impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati, le imprese presentano apposita domanda all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.
2. Per ottenere la conversione delle autorizzazioni le imprese devono dimostrare di disporre di addetti alla guida dei veicoli in qualità di dipendenti, o di soci per le società di persone, le cooperative ed i consorzi, ovvero di collaboratori familiari per le imprese familiari in misura non inferiore al 70 per cento del numero dei veicoli in disponibilità dell'impresa all'atto della domanda.
3. La dimostrazione del rapporto che lega i conducenti all'impresa risulta:
a) per il personale dipendente: da iscrizione nel libro matricola se dipendente direttamente dall'impresa; da altra idonea documentazione se trattasi di lavoro interinale o di personale distaccato, nei casi consentiti dalla legge;
b) per i soci di società di persone: dall'atto costitutivo e dal certificato del registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;
c) per i soci di cooperative o consorzi: dall'iscrizione nel libro soci della cooperativa o del consorzio;
d) per i collaboratori familiari: dall'iscrizione degli stessi agli enti previdenziali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974.
- La legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante: "Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997.
- Il D.Lgs. 14 marzo 1998, n. 85, recante: "Riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, a norma dell'art. 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario.
Nota all'art. 1:
- L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 1998, n. 85, così recita:
"1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le autorizzazioni per i singoli veicoli di cui sono titolari le imprese di autotrasporto per conto terzi, sono convertite in autorizzazione all'impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati. La conversione è comunque subordinata alla dimostrazione della disponibilità nell'ambito della propria organizzazione aziendale, di un congruo numero di addetti con qualifica adeguata ad essere impiegato alla guida dei veicoli autorizzati ed iscritti nei libri matricola dell'impresa".