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LEGGE 6 marzo 1998, n. 40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore della legge: 27/3/1998
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    CAPO I
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  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
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  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
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    Disposizioni in materia di alloggio
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  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO IV
    Disposizioni sull'integrazione sociale
    sulle discriminazioni e istituzione del fondo
    per le politiche migratorie
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  • 43
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  • Disposizioni concernenti i cittadini degli stati
    membri dell'Unione europea
  • 45
  • Norme finali
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
Testo in vigore dal:  27-3-1998

Art. 18

Misure straordinarie di accoglienza
per eventi eccezionali
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i ministri degli affari esteri, dell'Interno, per la solidarietà sociale e con gli altri ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 43, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.