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LEGGE 2 ottobre 1997, n. 337

Proroga dei termini previsti dall'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, in materia di riordino delle competenze dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

note: Entrata in vigore della legge: 8-10-1997
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Testo in vigore dal:  8-10-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. I termini per l'emanazione dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono prorogati di sessanta giorni. È, altresì, prorogato di sessanta giorni il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 7 della stessa legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 (Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato), è il seguente:
"2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare le competenze e la organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) eventuale trasferimento ad altre amministrazioni delle competenze non strettamente connesse ai fini istituzionali;
b) eliminazione di ogni forma di duplicazione e sovrapposizione organizzativa e funzionale sia fra le strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra queste ed altre amministrazioni;
c) organizzazione della struttura ministeriale attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di attività, da individuare anche in forma dipartimentale, e, nel loro ambito, di uffici di livello dirigenziale generale, ove necessario anche periferici, articolati in altre unità organizzative interne, secondo le rispettive attribuzioni;
d) rafforzamento delle strutture di studio e ricerca economica e finanziaria, nonché di analisi della fattibilità economicofinanziaria delle innovazioni normative riguardanti i vari settori dell'intervento pubblico;
e) ridefinizione delle attribuzioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE), con eliminazione dei compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ed attribuzione degli stessi alle competenti amministrazioni, nonché riordino, con eventuale unificazione o soppressione, degli attuali organi della programmazione economica;
f) riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici;
g) riorganizzazione della cabina di regia di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, intesa quale strumento di coordinamento, promozione di iniziative e supporto alle amministrazioni centrali dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti attuatori in materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con potenziamento delle relative strutture tecniche ed amministrative, nonché individuazione, tra le altre, di una struttura dipartimentale per le aree depresse sulla base dei criteri di cui alla lettera c).
3. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, nonché la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni amministrative è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità mediante anche l'accorpamento degli uffici esistenti;
b) l'organizzazione si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
c) l'ordinamento complessivo è orientato alla diminuzione dei costi amministrativi, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure, all'accorpamento e razionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito di un indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.
4. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'art. 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".