stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 ottobre 1997, n. 333

Disciplina transitoria ed interventi correttivi della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-10-1997
nascondi
Testo in vigore dal:  5-10-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 22 luglio 1997, n. 276, si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione delle sezioni stralcio, da fissare con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente: "I procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 nei quali, alla data di entrata in funzione delle sezioni stralcio, fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sia già avvenuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, ma che non siano stati ancora assunti in decisione, sono trasmessi al presidente del tribunale che ne dispone l'assegnazione alla sezione stralcio secondo i criteri tabellarmente previsti".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 22 luglio 1997, n. 276, reca: "Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari". Si trascrive il testo dell'art. 12 della citata legge:
"Art. 12 (Norme applicabili). - 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 90, commi 1 e 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534:
a) la disposizione di cui all'art. 48, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale;
b) ai giudizi indicati nel comma 1 dell'art. 1 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, sesto, settimo e ottavo dell'art. 178 del codice di procedura civile nel testo vigente anteriormente al 30 aprile 1995".
- Il testo vigente dell'art. 13 della citata legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 13 (Tentativo di conciliazione. Esenzione fiscale). - 1. I procedimenti indicati nel comma 1 dell'art. 1 nei quali, alla data di entrata in funzione delle sezioni stralcio, fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sia già avvenuta la rimessione al collegio ai sensi dell'art. 189 del codice di procedura civile, ma che non siano stati ancora assunti in decisione, sono trasmessi al presidente del tribunale che ne dispone l'assegnazione alla sezione stralcio secondo i criteri tabellarmente previsti. Il presidente della sezione stralcio dispone la rimessione della causa davanti al giudice istruttore che nomina in persona di un giudice onorario aggregato.
2. Il giudice istruttore convoca le parti davanti a sé per il tentativo di conciliazione e fissa allo scopo l'udienza della quale a cura della cancelleria è dato avviso alle parti.
3. Le parti debbono comparire personalmente, ma possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, che deve essere a conoscenza dei fatti della causa e deve avere il potere di conciliare la controversia. La procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
4. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione e per l'esecuzione in forma specifica.
5. Se la conciliazione non riesce il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, provvede per la decisione della causa ai sensi dell'art. 190-bis del codice di procedura civile.
6. Il processo verbale di conciliazione, nelle cause pendenti anche in istruttoria alla data del 30 aprile 1995, è esente dall'imposta di registro quando il valore non supera i cinquanta milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta della metà".