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LEGGE 24 giugno 1997, n. 196

Norme in materia di promozione dell'occupazione.

note: Entrata in vigore della legge: 19-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
Testo in vigore dal:  19-7-1997

Art. 18

(Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti:
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.
Note all'art. 18, comma 1:
- La legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (Istituzione e ordinamento della scuola media statale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nella materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nei rispetti dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competnze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- L'art. 5 della legge n. 845/1978, così recita:
"Art. 5. (Organizzazione delle attività). - Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.
L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:
a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;
b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.
Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedene devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:
1) avere come fine la formazione professionale;
2) disporre di srutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
3) non peseguire scopi di lucro;
4) garantire il controllo sociale delle attività;
5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;
7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.
Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.
Fino all'entrata invigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni".
- L'art. 1 del decreto-legge n. 148/93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/93, così recita:
"Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - 1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE, n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.
1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:
a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;
b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;
c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;
d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico.
2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro.
3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entità del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con priorità per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda è presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile.
4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilità del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonché in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381.
6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.
7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.
7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonché per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.
8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993- 1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dei tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo".
- La legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1968, n. 109.
- Gli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) così recitano:
"Art. 5 (Compiti delle commissioni regionali per l'impiego). - 1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;
b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne l'occupazione in attività predeterminate;
c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamente produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalità;
d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione;
e) possono stabilire, in deroga all'art. 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalità diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione;
f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe;
g) possono determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonché alla natura delle varie richieste di assunzione, procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore;
h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità.
I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni".
"Art. 17 (Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego). - 1. L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un progamma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.
2. La convenzione può anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attività formative.
3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale è trasmessa per la approvazione alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima è sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmetne trascorsi ulteriori trenta giorni.
4. Il nulla osta di avviamento è rilasciato dalla sezione circoscrizionale.
5. Gli oneri conseguenti all'attività formativa organizzata di intesa con le regioni sono a carico delle regioni, ai sensi dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845".