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LEGGE 24 aprile 1997, n. 114

Disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 2-5-1997
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Testo in vigore dal:  2-5-1997
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto - legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, è sostituito dal seguente:
" 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 a 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo completo dell'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1993, n. 273, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467 (Rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato), a seguito della modificazione apportata dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 1. - 1. Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle disposizioni contenute in convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito o in altri accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, sul trattamento tributario degli interessi ed altri proventi dei titoli di debito pubblico, il Ministero delle finanze comunica periodicamente al Ministero del tesoro l'ammontare delle ritenute non applicabili ai predetti redditi in forza delle disposizioni medesime. Il Ministero delle finanze effettua tale comunicazione sulla base di idonea documentazione fornita dagli effettivi beneficiari degli interessi e degli altri proventi dei titoli del debito pubblico, dalle autorità fiscali estere e dagli enti creditizi o finanziari, residenti in Italia o in Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni o altri accordi internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, presso i quali gli effettivi beneficiari tengono in deposito, direttamente o indirettamente, i titoli del debito pubblico.
2. Il Ministero del tesoro riconosce l'ammontare delle somme conseguenti all'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalle convenzioni o altri accordi internazionali alle aziende di credito italiane sub - depositarie dei titoli, affinchè esse provvedano, anche per il tramite di altri soggetti, al pagamento in favore degli effettivi beneficiari non residenti e versa all'erario le ritenute effettivamente operate sugli interessi e sugli altri proventi dei titoli del debito pubblico.
3. Il riconoscimento dei maggiori proventi per effetto della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura ridotta, delle ritenute sugli scarti di emissione avviene in occasione della scadenza di ogni cedola, relativamente alla quota maturata nel periodo di godimento della cedola stessa; l'importo dei predetti maggiori proventi viene determinato attualizzando l'ammontare dovuto, rispetto alla scadenza del titolo, ad un tasso pari al rendimento effettivo del titolo medesimo all'emissione.
4. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati alle aziende di credito italiane sub - depositarie gli enti internazionali di compensazione e di deposito titoli aderenti al sistema dei conti accentrati titoli della Banca d'Italia, i quali devono nominare un rappresentante in Italia.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro".