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LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  9-3-1999
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Art. 29

Assegnazione agevolata di beni ai soci
e trasformazione in società semplice
1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata,
(( per azioni e in accomandita per azioni ))
che, entro il 1 settembre 1998, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 1997, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 1997. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 1 settembre 1998 si trasformano in società semplici.
((11))
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento;
(( per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi ))
. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.
((11))
3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte,
(( il valore normale può essere determinato in misura pari a quello ))
risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata.
((11))
4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA e dell'INVIM.
6.
(( Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ))
Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 18 febbraio 1999, n. 28 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che le modifiche apportate all'art. 29 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 decorrono dalla data di entrata in vigore della medesima legge.