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LEGGE 9 ottobre 1997, n. 359

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, fatto a Ginevra il 17 febbraio 1995.

Testo in vigore dal:  28-10-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, fatto a Ginevra il 17 febbraio 1995.