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LEGGE 7 agosto 1997, n. 266

Interventi urgenti per l'economia.

note: Entrata in vigore della legge: 11-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
Testo in vigore dal:  11-8-1997

Art. 12

Rifinanziamento di incentivi
al sistema produttivo
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di una somma pari a lire 75 miliardi annui per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di una somma pari a lire 100 miliardi annui per dieci anni, a decorrere dal 1997, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di lire 75 miliardi annui per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 30 e 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che si applicano anche alla Artigiancassa Spa, per le necessità di cui al predetto fondo.
4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è emanato dal ministro del Tesoro, di concerto con il ministro del Commercio con l'estero, in riferimento alle agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, in riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, l'accantonamento relativo al ministero del Commercio con l'estero e, quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro.
6. Gli enti gestori dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzati a utilizzare le relative risorse anche nel corso del triennio 1997-1999.
7. Il fondo di cui al comma 3 è incrementato di lire 20 miliardi per il 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro.
Note all'art. 12:
- La legge 28 novembre 1965, n. 1329, reca: "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1965, n. 311.
- L'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, recante: "Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale", sostituisce con tre commi il comma secondo dell'art. 37 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante "Provvedimenti straordinari per la ripresa economica" il cui testo è il seguente: "È istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lett. a), b), c), d), e), ed f) del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.
A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonché per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale.
I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui al sesto comma dell'art. 24, legge 28 febbraio 1967, n. 131".
- Il comma 34 dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" recita:
"34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e prestiti di cui al comma 30 sono rimborsate, rispettivamente, alla SACE ed al Mediocredito centrale S.p.a., dal Ministero del tesoro a carico delle rispettive assegnazioni".
- La legge 24 maggio 1977, n. 221, reca: "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento di crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143.
- L'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante: "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione", recita:
"Art. 37. - È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.
Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
a) dai conferimenti dello Stato;
b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;
c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo art. 39;
d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:
da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;
da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;
da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.
Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentate della Corte dei conti.
Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle regioni".
- Il comma 30 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", recita:
"30. La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e il Mediocredito centrale S.p.a. sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari; sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti determinati, con proprio decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessità operative d'istituto e a copertura delle esigenze del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Il ricavo netto è versato in appositi conti di tesoreria intestati rispettivamente alla SACE e al Mediocredito centrale S.p.a.".
- L'art. 3 della legge 25 marzo 1977, n. 68, recante: "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero", recita:
"Art. 3 (Struttura organizzativa). - 1. L'ICE ha la seguente articolazione:
a) sede centrale;
b) uffici periferici sul territorio nazionale, anche a carattere temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale;
c) unità operative all'estero, anche a carattere temporaneo, stabilite in base all'interesse dei mercati ed alle loro potenzialità per il sistema produttivo italiano.
2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, anche in termini di razionalizzazione organizzativa, e per promuovere la collaborazione delle categorie e degli enti interessati, l'ICE può stipulare accordi o convenzioni, nonché costituire società con soggetti pubblici o privati e partecipare a società già esistenti. Con i medesimi accordi vengono definite: la dotazione di personale, compreso quello eventualmente confluito o distaccato dall'ICE, dopo aver definito i carichi di lavoro e la dotazione organica dell'ICE; le modalità organizzative, nonché quelle di acquisizione e gestione delle risorse.
3. Nelle regioni dove esiste una pluralità di soggetti pubblici operanti nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi dalle regioni, anche in collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi. In ogni caso, gli uffici periferici dell'ICE concorrono, nelle forme definite da specifiche convenzioni di durata quinquennale, all'attuazione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione degli scambi commerciali decisi dalle regioni.
4. Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo "status" di Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio.
5. Le unità operative all'estero operano in stretto collegamento con le rappresentanze diplomatiche italiane per il coordinamento delle attività promozionali svolte da altri enti pubblici o privati, nel quadro delle direttive di cui agli articoli 2 e 7".
- L'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: "Ordinamento delle autonomie locali", recita:

"Capo VI - Aree metropolitane

Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. La regione può procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con secifica potestà statutaria ed assume la denominazione di ''città metropolitanà'.
5. In attuazione dell'art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari".