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LEGGE 23 luglio 1997, n. 242

Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

note: Entrata in vigore della legge: 13-8-1997
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  13-8-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzato un contributo straordinario di lire 80 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1997 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, per il rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, ai fini del definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, finalizzando per l'anno 1997 una quota di lire 22 miliardi agli inteventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge n. 545 del 1987 e una quota di lire 8 miliardi agli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 e destinando, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, una quota di lire 18,5 miliardi per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge ed una quota di lire 6,5 miliardi per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 1.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero per i beni culturali ed ambientali, la regione Umbria e i comuni di Orvieto e Todi sottoscrivono apposito protocollo di intesa per individuare e definire il quadro conclusivo degli interventi di consolidamento e di sistemazione idrogeologica nonché degli interventi di restauro sui beni artistici e culturali, con priorità al completamento degli interventi avviati.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazoine delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, commi 1 e 4, della legge n. 545/1987 (Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi) è il seguente:
"1. A completamento degli stanziamenti della legge 12 giugno 1984, n. 227, è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 180 miliardi negli anni 1987-1990, in ragione di lire 55, 45, 40 e 40 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, valutati rispettivamente in lire 115 miliardi e in lire 65 miliardi. Alle relative opere si applicano le disposizioni dell'art. 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2.-3. (Omissis).
4. È altresì autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987 - 1992 per interventi, di competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonché dei beni e delle opere di pertinenza degli stessi, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 227, in ragione di lire 5, 15, 20 e 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, sulla base di un programma che garantisca continuità di realizzazioni e completamento delle opere in corso. Per gli anni successivi al 1990 gli stanziamenti relativi ai singoli esercizi finanziari sono quantificati con legge finanziaria".