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LEGGE 24 giugno 1997, n. 196

Norme in materia di promozione dell'occupazione.

note: Entrata in vigore della legge: 19-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
Testo in vigore dal:  19-7-1997

Art. 22

(Delega al Governo per la revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili)
1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto- legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare entro i termini di cui al predetto comma 1 un decreto legislativo che dovrà essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione, previa intesa con le regioni, dei prevalenti settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con particolare riguardo:
1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;
2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;
3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;
4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;
5) alla manutenzione del verde pubblico;
6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;
7) al miglioramento della rete idrica;
8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
9) alle operazioni di recupero e bonifica di aree industriali dismesse;
10) al recupero e risanamento dei centri urbani;
11) alla tutela degli assetti idrogeologici;
12) alle aree protette e ai parchi naturali;
b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con ciò intendendosi le categorie di lavoratori nonché soggetti inoccupati da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili;
c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei piani di lavori socialmente utili;
d) trattamento economico e durata dell'impiego in lavori socialmente utili;
e) individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti di lavori socialmente utili;
f) armonizzazione della disciplina in materia di formazione di società miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili e di durata temporale di regime di appalti o convenzioni protette in materia di svolgimento di lavori socialmente utili, da parte delle stesse;
g) individuazione di forme di incentivazione da erogare alle società miste di cui alla lettera f) successivamente alla conclusione dei periodi di attività svolte dalle stesse in regime di appalti o convenzioni protette.
2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene altresì prevista la costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili.
3. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari al fine della espressione del parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Nota all'art. 22:
- Per il testo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto- legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, si veda in nota all'art. 20.